Art. 8.
(Norme finanziarie).

      1. Le spese per i locali e per il funzionamento dei nuovi uffici ed organi periferici dell'amministrazione dello Stato sono poste a carico del bilancio dei rispettivi Ministeri.
      2. II Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.